Procedura di mediazione
Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente sui diritti disponibili.
Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, di natura civile, commerciale, e societaria, tra privati, imprese, associazioni, o enti, sia pubblici che privati.
Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una definizione negoziale e amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010 in presenza di:
a) un accesso volontario al servizio;
b) un tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità;
c) una clausola di mediazione inserita all'interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente;
d) un invito del giudice;
e) ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione.
In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di mediazione dell'Organismo, dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento.
Tutte le parti che usufruiscono del servizio di mediazione offerto da MediaCons s.r.l. “Mediazione e Consulenza” dovranno sottostare al presente Regolamento di Mediazione, nel momento in cui viene inoltrata la richiesta da una parte e l’accettazione della parte di mediazione all’Organismo, si intendono implicitamente accettati i principi e le regole del presente regolamento e le norme in esso contenute.