TRIBUNALE DI VARESE SEZ I Omissis

Il giudice pronuncia la seguente

OR D I N A N Z A

- L’odierna lite trae linfa da questioni contrattuali relative al presunto inadempimento della parte opponente alle obbligazioni derivanti dal contratto fiduciario concluso con la parte opposta (architetto): l’incarico non è contestato. All’udienza odierna, le parti hanno richiesto un “rinvio per trattative”, così disvelando potenzialità conciliative nella lite.

- Dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare all’evidenza utile utilizzare il tempo del rinvio per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art. 5, comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, tenuto conto del comportamento delle parti.

- Né può dubitarsi dell’utilità dell’istituto, pur nella cornice del d.lgs. 28/2010, all’indomani della sentenza Corte cost. 272/12: è sufficiente rilevare che, dal 2012, le A.D.R. sono state selezionate dalla CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) come uno degli elementi di valutazione del sistema giudiziario.

P.Q.M.

Letto ed applicato l’art. 5, comma III, d.lgs. 28/2010

1) INVITA le parti a valutare l’opportunità di procedere alla mediazione nelle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso dei mediatori, in caso di adesione, dovrà esse sensi dell’art. 16 DM 180/2010.

2) RINVIA la causa all’udienza del 22 febbraio 2013 ore 9.30 per raccogliere gli eventuali consensi o rifiuti. Se le parti aderiscono all'invito, “il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi”, assegnando contestualmente alle stesse il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Varese lì 11 gennaio 2013.

Il Giudice Dott. G. Buffone